Manca ormai meno di un mese al 27 settembre 2026, data di piena applicazione della Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 30/2026, che segna una svolta decisiva nella lotta al greenwashing. Le aziende hanno tempi strettissimi per mettersi in regola, poiché la normativa vieta categoricamente i marchi di sostenibilità autoprodotti e le asserzioni ambientali generiche prive di prove verificabili, esponendo le imprese a sanzioni pecuniarie che possono raggiungere i 10 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo nei casi transfrontalieri. Il perimetro d'azione della norma è estremamente vasto e non si limita al solo packaging: le prescrizioni riguardano ogni canale di comunicazione commerciale, inclusi siti web, e-commerce, cataloghi, schede prodotto e social media, senza prevedere alcun periodo di esaurimento scorte per i materiali già stampati o in distribuzione.
Un aspetto cruciale su cui le aziende devono prestare particolare attenzione riguarda il settore dei prodotti vegan, vegetarian e plant-based. La Commissione europea ha chiarito che l'uso della dicitura "vegan" è consentito se utilizzata come pura informazione compositiva, priva di grafiche evocative o simboli che suggeriscano una garanzia di sostenibilità. Tuttavia, quando il marchio "vegan" viene utilizzato come etichetta distintiva, claim o promessa di valore etico senza un sistema di certificazione di terza parte con requisiti pubblici, esso ricade nel perimetro della direttiva come potenziale elemento di inganno. Per essere in regola, le aziende non possono più fare affidamento su autodichiarazioni o loghi creati internamente, ma devono avvalersi di sistemi di verifica indipendenti, conformi a standard riconosciuti come la ISO 17065, dove il titolare dello schema di certificazione e il soggetto verificatore sono entità giuridicamente separate.
La differenza tra una comunicazione difendibile e una esposta a contestazione risiede proprio nella documentabilità del requisito: mentre un'autodichiarazione aziendale non ha valore probatorio, una certificazione garantisce che la parola dell'impresa sia supportata da verifiche indipendenti e registri pubblici consultabili da chiunque. È fondamentale distinguere tra asserzioni lecite, come indicare una specifica riduzione della propria carbon footprint supportata da dati misurabili e metodologia dichiarata, e asserzioni generiche vietate, come l'uso di termini quali "eco", "green" o "rispettoso dell'ambiente" senza prove a sostegno. La confusione tra comunicazione etica e ambientale va evitata, trattandosi di livelli che la norma disciplina in modo distinto e rigoroso.
In questo scenario di grande pressione operativa, un elemento di speranza giunge dalle FAQ pubblicate dalla Commissione europea lo scorso giugno, che aprono alla possibilità che le autorità nazionali possano tenere conto degli sforzi ragionevoli e proporzionati compiuti dalle imprese per conformarsi. Questo significa che documentare oggi il percorso di adeguamento è un atto necessario e di tutela: chi avvia le procedure di allineamento in questo momento produce prove di buona fede con data certa, mentre chi ritarda rischia di dover giustificare soltanto l'inattività. La conformità, dunque, non è più un'opzione strategica ma una necessità inderogabile per proteggere il valore del brand e garantire la continuità commerciale in un mercato che non tollererà più promesse non dimostrabili.
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