Qualità dell’aria, Piemonte: decisi i blocchi del traffico e limitazione delle emissioni per il prossimo inverno

Fra le novità: esoneri per i mezzi funzionali al servizio di autoveicoli per trasporti specifici o per uso speciale e per i veicoli di nuclei familiari con redditi inferiori ai 14 mila euro.

Autore: Redazione Greencity

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato lo schema di ordinanza sindacale-tipo per l’applicazione delle misure di limitazione delle emissioni per la stagione invernale 2019-2020. Si tratta del modello su cui le singole amministrazioni interessate provvederanno a determinare i blocchi al traffico ma anche limitazioni all’utilizzo degli impianti di riscaldamento nei territori di loro competenza.
Dal 1 ottobre 2019 tornano quindi i blocchi al traffico a Torino, nell’agglomerato torinese e nei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, dove i valori limite di PM10 e del biossido di azoto NO2 siano stati superati per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni. Si tratta di 34 comuni.
La novità riguarda l’agglomerato di Torino: 10 comuni con una popolazione complessiva di circa novantamila abitanti, da quest’anno, sono esclusi dall’area soggetta alle limitazioni. Saranno esentati dalle misure restrittive i comuni di Alpignano, Trofarello, Santena, Carignano, La Loggia, Druento, Pino torinese, Cambiano, Candiolo e Pecetto, per i quali le rilevazioni dell’Arpa hanno registrato un miglioramento della qualità dell’aria.
La delibera della Giunta, come quelle degli anni scorsi, stabilisce le misure strutturali e quelle temporanee. Queste ultime prevedono i livelli di allerta 1 (Arancio) e 2 (Rosso) al raggiungimento delle soglie stabilite in base all’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano. In sostanza si tratta della parte emergenziale delle misure, che scattano in caso di sforamenti per più giorni consecutivi.
Fra le novità, figurano le deroghe per i veicoli condotti da persone con ISEE del relativo nucleo familiare inferiore ai 14.000 euro. E ancora, le deroghe ai mezzi che sono funzionali al servizio di autoveicoli definiti secondo il codice della strada (art. 54) “per trasporti specifici” e “per uso speciale” e che si muovono contestualmente ad essi.
Confermato nello schema di ordinanza l’esonero per i veicoli condotti da persone con oltre 70 anni di età: solo 1 veicolo per nucleo familiare e solo a condizione che non abbiano veicoli che potrebbero circolare liberamente.

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