▾ G11 Media Network: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | GreenCity | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | ...

Corte di giustizia Ue: per soia e tofu non si usi parola «latte»

Pubblicato il: 15/06/2017
Autore: Redazione GreenCity
Una sentenza della Corte Ue stabilisce che la denominazione «latte» vale unicamente per il latte di origine animale e non per quello vegetale, come nel caso della soia o del tofu.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha sentenziato che i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «iogurt», che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale.
Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione. 
La decisione della Corte nasce da una causa contro la società tedesca TofuTown che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani.
L'azienda promuove e distribuisce, in particolare, prodotti puramente vegetali con le denominazioni «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili.
Il Verband Sozialer Wettbewerb, un’associazione tedesca avente l’obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale, ritiene che tale promozione violi la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari e ha, pertanto, intentato un’azione inibitoria nei confronti della TofuTown dinanzi al Landgericht Trier (Tribunale regionale di Treviri, Germania).
La TofuTown ritiene, invece, che la sua pubblicità non violi la normativa in questione. A suo parere, infatti, il modo in cui i consumatori percepiscono tali denominazioni avrebbe subìto un notevole cambiamento negli ultimi anni. Inoltre, essa non utilizzerebbe diciture come «burro» o «cream» in modo isolato, ma sempre associate a termini che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione, come ad esempio «burro di Tofu» o «rice spray cream». È in tale contesto che il Landgericht ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la normativa dell’Unione di cui trattasi.
Nella sentenza, la Corte rileva che, ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea di principio, la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste (come, per esempio, per il prodotto tradizionalmente denominato «crème de riz» in francese), tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly» , «burro», «formaggio» e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.
La Corte da ciò ha concluso che le denominazioni sopra elencate non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso né della soia né del tofu.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Categorie: Green Life

Tag: Green life

Canali Social: